Aggiudicazione definitiva

Gara #5

Servizio di gestione, in lotti, della comunicazione pubblicitaria e istituzionale della Linea 4 della metropolitana di Milano
 
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Informazioni appalto

07/08/2020
Aperta
Servizi
€ 38.062.500,00
Terragni Fabio Iginio

Categorie merceologiche

79341 - Servizi pubblicitari

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
83881811F1
Qualità prezzo
Concessione pubblicitaria treni e stazioni metropolitane M4
Affidamento della concessione pubblicitaria negli spazi della infrastruttura della metropolitana Linea 4 di Milano relativa alle sole stazioni e treni, mediante lo sviluppo di un progetto innovativo di comunicazione capace di valorizzare fortemente l’infrastruttura e di creare una specifica identità della Linea 4 della metropolitana.
 
€ 31.500.000,00
€ 0,00
€ 0,00
Deserto
2
8388213C56
Qualità prezzo
Concessione pubblicitaria gallerie metropolitane M4
Affidamento della concessione pubblicitaria negli spazi della infrastruttura della metropolitana Linea 4 di Milano relativi alle sole gallerie di collegamento tra le diverse stazioni della Linea 4, comprese tra la stazione di San Cristoforo (capolinea ovest) e la stazione di Linate Aeroporto (capolinea est).
 
€ 6.562.500,00
€ 0,00
€ 0,00

Seggio di gara

Verbale di insediamento
27/11/2020
Cognome Nome Ruolo
Vianello Luigi Commissario
Rapisarda Francesco Commissario
Marco Pogliani Presidente Commissione

Commissione valutatrice

Verbale di insediamento
30/10/2020
Cognome Nome Ruolo
Pogliani Marco Presidente Commissione
Vianello Luigi Commissario
Rapisarda Francesco Commissario

Scadenze

02/11/2020 12:00
09/11/2020 13:00
01/12/2020 15:00

Avvisi

Allegati

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05/01/2024 16:29
1.17 MB

Chiarimenti

01/09/2020 11:10
Quesito #7
Spettabile M4 S.p.A.,
abbiamo verificato la documentazione tecnica ricevuta e constatato che per la maggior parte delle stazioni le tavole sono in formato Pdf non modificabili.
Pertanto, con la presente chiediamo la possibilità di ricevere le planimetrie e le sezioni in DWG di ogni singola stazione.
Ringraziamo per la collaborazione.
Distinti saluti

 
09/09/2020 09:21
Risposta
In riferimento alla richiesta di ricevere per ogni stazione le planimetrie e le sezioni in formato .dwg, anziché solo in .pdf, si comunica che non è possibile per la Scrivente riscontrare positivamente tale richiesta. Al riguardo si precisa che la distribuzione della documentazione nel formato da voi richiesto, comporterebbe la diffusione di ulteriori dati tecnici riservati e non divulgabili e, tra l’altro, non strettamente connessi all’oggetto della gara di che trattasi, che M4 S.p.A. non reputa opportuno rendere pubblici a tutela della sicurezza dell’infrastruttura
 
 
03/09/2020 18:36
Quesito #8
Spett.le M4 S.p.A.
In accordo a quanto previsto dalla norma in epigrafe, la scrivente viene a formulare gli interrogativi di cui ai quesiti in calce.
Atteso l’interesse a prendere parte alla gara e il ristretto tempo a disposizione per organizzare la struttura di partecipazione, si prega di corrispondere alla richiesta nei più stretti tempi tecnici necessari.
Ringraziando sin d’ora per l’attenzione, si invia il più cordiale saluto.

Quesito n. 1
Con riferimento al disposto di cui al paragrafo 6, sub a), “Requisiti di idoneità professionale”, si domanda conferma che la locuzione “iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti all’oggetto del/dei lotto/i per il/i quale/i si concorre”, significhi che il partecipante deve essere iscritto per attività nel loro insieme ricomprese nel codice ATECO 73.12.00 - Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari.
 
Quesito n. 2
Con riferimento al disposto di cui al paragrafo 6, lett. b)-ii), si chiede conferma che nel genere “strutture ad alta mobilità” rientrano tutte le infrastrutture funzionali alla mobilità e pertanto anche le infrastrutture viarie di cui all’art. 2, comma 2, lettere da A a D, del Codice della strada.
 
Quesito n. 3
Con riferimento al disposto di cui al paragrafo 6, lett. B)-ii), considerato che nelle stazioni portuali e aeroportuali il servizio di pubblicità è svolto nei confronti di un’utenza pedonale, al pari che in una piazza, si chiede se lo svolgimento di servizi di pubblicità esterna in luoghi aperti al pubblico di alta frequentazione sia assimilabile alla “struttura di alta mobilità”.
 
Quesito n. 4
Per il caso di risposta negativa ai quesiti sub 2 e/o sub 3, si domanda di avere definizione della locuzione “strutture ad alta mobilità”.
 
09/09/2020 09:24
Risposta
Risposta n. 1
Il requisito di idoneità professionale, di cui all’art. 6, lett. a), del Disciplinare di Gara, prevede che i concorrenti devono essere iscritti, a pena di esclusione dalla gara, nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato secondo le prescrizioni di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Al tal riguardo, è quindi previsto che l’iscrizione sia per attività “inerenti” con quelle oggetto della procedura bandita. In tal senso il requisito deve intendersi finalizzato a consentire la partecipazione di operatori economici forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico. La lex specialis non ha prescritto un codice ATECO specifico, inteso quale indice con preminente funzione statistica, e quindi la verifica del possesso di tale requisito verrà effettuata dalla Stazione Appaltante mediante un confronto, complessivamente inteso, tra quanto riportato nel certificato camerale e l’oggetto del lotto cui si intende partecipare.
 
Risposta n.2
Il requisito di cui all’art. 6, lett. b), Lotto 1, ii), del Disciplinare di Gara fa riferimento al fatturato realizzato nell’ultimo triennio in attività appartenenti nel settore oggetto dell’appalto di cui al Lotto 1, ossia per attività svolte nell’ambito di strutture ad alta mobilità. Il Disciplinare di Gara puntualmente richiama, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strutture ad alta mobilità quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane ed altro, tra le quali possono essere validamente comprese anche le strutture di cui all’art. 2, co. 2, lettere da a) a d), del Codice della Strada, ossia  autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e le strade urbane di scorrimento.
 
Risposta n.3
I requisiti di cui all’art. 6 del Disciplinare di Gara relativi al cd. fatturato specifico minimo e dei cd. contratti per servizi analoghi, fanno riferimento ad attività svolte nel settore di attività oggetto dell’appalto e quindi nel settore delle cd. strutture ad alta mobilità. Tali strutture riguardano specificamente quelle dedicate al servizio del trasporto passeggeri in contesti urbani ed extra urbani. Si vuol qui fare riferimento appunto al trasporto passeggeri tramite l’infrastruttura metropolitana, tramite l’infrastruttura ferroviaria e tramviaria, tramite l’infrastruttura aeroportuale e portuale, etc.
Alla luce di quanto sopra riportato, per la comprova dei requisiti relativi al fatturato specifico minimo e dei contratti per servizi analoghi, non si ritiene che tra le strutture ad alta mobilità possano ritenersi correttamente comprese anche i luoghi aperti al pubblico ad alta frequentazione atteso che l’attività pubblicitaria ivi svolta non è diretta specificamente agli utenti di una struttura per la mobilità.
 
Riposta n.4
Si veda la risposta al quesito n. 3.  
07/09/2020 10:44
Quesito #9
Buongiorno, 
con riferimento al disciplinare di gara M4 S.p.a. si epone  quanto segue.
Dalla lettura della documentazione di Gara riteniamo esserci alcuni punti che necessitano alcuni chiarimenti in particolare al LOTTO2.
In particolare:
  • All’art. 3 sub. 3.1. (Oggetto) alla pagina 6 e ss è scritto che il lotto 2 è “relativo all’affidamento della Concessione Pubblicitaria negli spazi dell’infrastruttura della metropolitana Linea 4 di Milano relativi alle sole gallerie di collegamento tra le diverse stazioni…..”
  • All’articolo 6 punto b) (Requisiti di capacità economica e finanziaria) (ii) pagina 14 si cita: “aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato specifico minimo annuo pari ad almeno € 1.000.000,00 IVA esclusa nel settore di attività oggetto dell’appalto, ossia nel settore delle “strutture ad alta mobilità”, quali, a titolo esemplificato e non esaustivo, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane”.
  • All’articolo 6 (Requisiti di capacità economica e finanziaria) pagina 14 si cita: “per il Lotto1 e Lotto 2 insieme: … omissis …….  ii. aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato specifico minimo annuo pari ad almeno € 1.000.000,00 IVA esclusa nel settore di attività oggetto dell’appalto, ossia nel settore delle “strutture ad alta mobilità”, quali, a titolo esemplificato e non esaustivo, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane”.
QUESITO:
Alla luce di quanto sopra il quesito che si pone è il seguente: Se all’articolo 3 l’oggetto del Lotto 2 riguarda solo le gallerie di collegamento si chiede di chiarire se trattasi di errore l’indicazione all’articolo 6 punto b il richiamo ad attività di porti e stazioni ferroviarie.
  • All’art. 6 punto c) (requisiti di capacità tecnica e professionale) per il Lotto 2 alla pagina 16 si cita “ – si richiede di aver eseguito, con buon esito, nei tre anni   antecedenti la pubblicazione del bando, almeno 2 contratti di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara……….”.
QUESITO:
Con  "avere eseguito con buon esito" si può validamente intendere anche contratti in corso di esecuzione e/o in fase di collaudo?
"Per servizi oggetto della presente procedura" si intendono solo servizi analoghi, quindi in Galleria (…..sole gallerie di collegamento tra le diverse stazioni….”) e non in porti, stazioni ferroviarie.
 
 
09/09/2020 09:26
Risposta
Risposta n. 1
In riferimento al su esposto quesito relativo al Lotto 2, si precisa che il riferimento alle infrastrutture ad alta mobilità, quali ambiti ove è richiesto di aver maturato il fatturato specifico minimo previsto dalla lex specialis, è da intendersi in senso ampio e non limitato alle sole infrastrutture elencate nel disciplinare di gara, come ivi espressamente indicato. In effetti ciò che rileva è l’attività effettivamente svolta all’interno di una galleria sita in un contesto di alta mobilità, quale esso sia. L’indicazione, meramente esemplificativa, di porti o stazioni è, pertanto, da intendersi come indicazioni generica di siti dedicati al trasporto passeggeri senza voler circoscrivere tale ambito a quello delle sole linee metropolitane.
 
Risposta n. 2
In merito al requisito di cui all’art. 6, lett. c), per il Lotto 2, del Disciplinare di Gara, si precisa che il requisito può essere validamente dimostrato anche per i contratti in corso di esecuzione o in corso di collaudo, precisando però che concorrerà al raggiungimento dell’importo complessivo ivi previsto solo la parte dei contratti correttamente eseguita e di cui viene prodotta la prova nelle modalità indicate puntualmente nel citato articolo, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.
 
Risposta. 3
In riferimento ai contratti per servizi analoghi di cui al requisito previsto dall’art. 6, lett. c), per il Lotto 2, del Disciplinare di Gara, si precisa che i servizi validi ai fini della comprova del citato requisito sono quelli svolti all’interno di gallerie site in strutture ad alta mobilità, quali appunto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane, etc.
 
10/09/2020 11:55
Quesito #15
Spett.le M4, 
visto il modello D “Dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 80 co. 3”, si chiede se la dichiarazione deve essere resa singolarmente da tutti i soggetti previsti dall’art. 80 comma 3 o può essere resa da persona munita del potere di rappresentanza per se stessa e per gli altri soggetti interessati. 
Distinti saluti.
18/09/2020 15:49
Risposta
Risposta
In riferimento al quesito relativo alle modalità di dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come indicato all’art. 10.1, lettera b), DGUE, Parte III – Motivi di esclusione, si rimanda al citato Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017 ove è specificato che “il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere.” Per ogni ulteriore dettaglio nel merito si rimanda alla citata comunicazione.
Ciò posto, sempre alla lettera b) DGUE, Parte III – Motivi di esclusione, dell’art. 10.1 del Disciplinare di Gara è altresì previsto che “Con riferimento alle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, si specifica che la dichiarazione sostitutiva resa mediante la compilazione di tale sezione del DGUE si intenderà automaticamente riferita a tutti i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 del Codice. Nel caso in cui il legale rappresentante, o il procuratore, del concorrente non intenda rendere, mediante la compilazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a rendere in proprio la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del Codice. A tale dichiarazione dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
 
16/09/2020 11:23
Quesito #16
Buongiorno,

La procedura in oggetto, al punto 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA, il punto a. “Requisiti di idoneità professionale” del Disciplinare di gara prevede l’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto per i Lotti per il quale si intende concorre.
Si chiede di confermare che il suddetto requisito possa ritenersi posseduto da un Operatore Economico che abbia  nel proprio oggetto sociale la previsione dello svolgimento, tra l’altro, “in genere di soluzioni ICT ( Information Communication Technology) per l’utilizzatore finale; lo svolgimento di attività connesse o  strumentali ivi comprese le ” attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali”.

In caso contrario si chiede conferma di poter procedere con l’Istituto dell’Avvalimento per il possesso del suddetto requisito.
Distinti saluti,
 
18/09/2020 15:53
Risposta
Risposta Quesito
In riferimento al primo quesito, relativo alla conferma del possesso del requisito di Idoneità Professionale, di cui all’art. 6, lett. a), del Disciplinare di Gara, come posseduto dall’Operatore Economico, si rimanda a quanto già risposto nel Chiarimento n. 2 – Quesito n. 1 del 3 settembre 2020.
Relativamente all’ulteriore quesito, circa la possibilità di poter fare ricorso all’istituto dell’avvalimento per il possesso di un requisito di idoneità professionale, si rimanda a quanto indicato all’art. 89, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ove è espressamente indicato che “L’operatore economico […], per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti […]”. Da quanto sopra riportato è evidente che l’avvalimento dei requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non può ritenersi ammesso poiché non compresi dal Legislatore nel rinvio che fa all’art. 83 del Codice dei contratti pubblici: limitandosi infatti solo alle lettere b) e c). I requisiti di idoneità professionale devono intendersi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell’operatore economico e pertanto non possono validamente formare oggetto di avvalimento.
 
07/09/2020 17:32
Quesito #19
Nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, pag. 10, punto 9 secondo capoverso è precisato che:
"in particolare si precisa che l'utilizzo delle fonti sonore è vietata lungo le banchine di ciascuna stazione e che nei restanti spazi è precluso l'utilizzo di fonti sonore continue e ripetitive"
nel capoverso successivo è quindi precisato che:
"sono ammesse soluzioni che prevedano l'utilizzo di fonti sonore ad attivazione puntuale (su richiesta dell'utente o in caso di interazione volontaria), direzionali (sound shower) e circoscritte [...]"
si richiede quindi un chiarimento in merito ai seguenti quesiti:
1) le soluzioni ammesse per l'utilizzo delle fonti sonore sono da intendersi ammesse anche lungo le banchine di ciascuna stazione?
2) le soluzioni ammesse per l'utilizzo delle fonti sonore devono rispettare contemporaneamente tutte le condizioni indicate, e più precisamente: attivazione puntuale, direzionali e circoscritte. o è sufficiente che ne soddisfino anche una sola?
3) in definitiva si chiede conferma sulla seguente circostanza: nell'ipotesi che venga proposta l'installazione di monitor lungo la banchina preposti alla diffusione di un palinsesto contenente messaggi di servizio, informativi, istituzionali e pubblicitari è ammesso il relativo audio, la cui diffusione sarebbe gestita in modo da evitare l'interferenza con i messaggi istituzionali e/o di servizio emessi direttamente dall'impianto del gestore?
Quanto sopra anche considerando che tra gli esempi cui poter fare riferimento evidenziati nell'Allegato n.1-Valorizzazione dell’infrastruttura di comunicazione estratto - pagina 39, Segnaletica Digitale - Digital Signage-, si indicano tra i vari contenuti suggeriti anche i video musicali che sono fruibili solo in presenza di audio.
 
24/09/2020 11:20
Risposta
Risposta n. 1
No, non sono da intendersi ammesse anche lungo le banchine.

Risposta n. 2
Si, per ragioni di sicurezza, devono rispettarle tutte

Risposta n. 3
Per evitare interferenze con i messaggi di servizio, lungo le banchine non sono ammessi messaggi trasmessi per via acustica.
18/09/2020 13:49
Quesito #20
Spett.le M4,
la presente per richiedere chiarimenti in merito ai quesiti di seguito specificati:
1. È disponibile, a bordo dei rotabili, la ripetizione del dato inerente la misura del peso gravante su ciascun asse?
2. Il dato di cui al punto 1 viene trasferito a terra, in tempo reale, per via telematica?
 
24/09/2020 11:21
Risposta
Risposta n. 1
No, tale dato non risulta disponibile

Risposta n. 2
No, tale dato non essendo disponibile non viene trasmesso per via telematica.
 
17/09/2020 19:31
Quesito #21
Spett.le M4 Spa,
in merito al Disciplionare di Gara, al Punto 6  comma b) - lotto 1 punto ii)  "Requisiti di capacità economica e finanziaria" è richiesto il possesso del seguente requisito : "aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato specifico minimo annuo pari ad almeno 6.000.000,00 iva esclusa nel settore di attività oggetto dell'appalto, ossia nel settore delle "strutture ad alta mobilità" [...]
  
QUESITO:
Nel caso in cui l'Operatore economico si avvalga di uno o più intermediari per la raccolta pubblicitaria sul fatturato specifico riferito alle attività del bando, ai fini del raggiungimento dell'importo del fatturato specifico minimo richiesto dal disciplinare (6 milioni annui), è possibile considerare la somma di tali fatturati e non la quota parte incassata dall'Operatore economico al netto di royalties e spese di gestione commerciale?
24/09/2020 11:24
Risposta
Risposta n. 1
In riferimento alla comprova del requisito di cui all’art. 6, lettera b), Lotto 1), ii), Disciplinare di Gara si precisa che ai sensi dell’art. 86, co. 4 e dell’Allegato XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli Operatori Economi possono dimostrare il possesso del suddetto requisito mediante le risultanze dei propri bilanci, corredati della nota integrativa, ovvero mediante il Modello Unico o della Dichiarazione IVA per gli Operatori Economici costituiti nella forma della società di persone.
Ciò posto, pertanto, ai fini della dimostrazione del fatturato rileva quanto formalmente riportato nei documenti sopra menzionati ritenendo corretto tenere in considerazione gli importi netti IVA  riportati nelle singole fatture che concorrono all’importo complessivo richiesto nella lex specialis e non quanto effettivamente incassato dall’Operatore Economico.
 
24/09/2020 16:07
Quesito #23
Quesito 1
Artt. 13 e 15 Disciplinare di Gara
Alla luce della fissazione dei sopralluoghi scaglionati nel periodo 14 settembre / 2 ottobre (nel caso della scrivente, eseguito in data 23 settembre), e della complessità del progetto da presentare, si ritiene opportuno chiedere una nuova fissazione dei termini di consegna dell’offerta posticipata di almeno giorni SESSANTA naturali e consecutivi rispetto a quella stabilita nel disciplinare di gara.
Quesito 2
Dalla risposta CHIARIMENTI del 1 settembre ’20 ore 11:10 si evince che non è concessa ai partecipanti la possibilità di disporre dei disegni tecnici in formato .dwg in quanto forieri di dati “non strettamente connessi all’oggetto della gara di che trattasi”. Ad avviso della scrivente detto assunto non è condivisibile nella misura in cui agli interventi di progettazione ed alloggiamento delle strutture pubblicitarie possono risultare in stretta correlazione con le infrastrutture.
Qualora la stazione appaltante ritenesse di confermare il proprio intendimento, si verificherebbe per le offerenti la necessità di convertire l’attuale formato in uno compatibile con le attività progettuali. Detta attività inevitabilmente farebbe dilatare i tempi di progettazione, tale da rendere ancor più complesso il rispetto dei termini di consegna.
Quesito n. 3
Art. 3.4 Disciplinare di Gara
In relazione alla fee del 25% del fatturato da riconoscere al Committente, prevista per il Lotto 2, si chiede didefinire il concetto di fatturato. Si evidenzia infatti che – per quanto attiene al mercato dell’advertising - assume rilievo il fatturato “netto” ossia depurato delle commissioni e dei diritti di agenzia (non anche degli altri costi da sostenere per renderlo “fatturato nettissimo”).
Quesito 4
Art. 2 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Considerata la rilevanza di alcune stazioni e l’incidenza di esse nel PEF Piano Economico Finanziario, si chiede se – per quanto in conoscenza ad oggi - della prima tratta funzionale (da Linate a Forlanini Stazione) si prevede la conferma dell’attivazione a far data dal 31.01.2021.
Quesito 5
Artt. 3 e 13 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Riguardo ai treni, si chiede se essi sono utilizzabili quali supporti per sensori o altre apparecchiature utili al
completamento del progetto per i Lotti 1 e 2.
Quesito 6
Art. 2 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Riguardo alle stazioni, si chiede conferma che l’Offerta Tecnica possa prevedere la modifica/sostituzione di
alcuni arredi per agevolare l’alloggiamento di impianti pubblicitari/informativi innovativi.
Quesito 7
Art. 1 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Posto che l’oggetto di gara prevede fornitura ed installazione degli impianti pubblicitari e di comunicazione
istituzionale, si chiede di definire la posizione giuridica degli stessi ovverosia il momento del passaggio di
proprietà a favore di M4 (qualora previsto), nonché le modalità di gestione delle eventuali sostituzioni (es.
obsolescenza)
Quesito 8
Art. 11 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Nell’elaborazione del PEF assume grande rilievo l’attività di replacement delle strutture tecnologicamente
avanzate, posto che la vita media di questi impianti difficilmente esorbita un periodo di sei anni di massima
efficienza.
Si chiede indicazione sulla gestione di eventuali sostituzioni, sull’obbligo di loro inserimento nel PEF, sulla sorte delle strutture o componenti da sostituire – posto un ipotetico passaggio di proprietà ad M4 nel momento dell’installazione ovvero alla fine del periodo.
Quesito 9
Art. 11 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Riguardo al canone di concessione, si chiede conferma che:
a. il progetto aggiudicatario sarà accolto in toto per come presentato. In caso negativo, ovvero di
possibilità di realizzazione parziale del progetto – e tenuto conto che ogni struttura non ha pari pregio
commerciale né pari impatto sul PEF, si chiede di definire le modalità di definizione del corrispettivo
economico rispetto all’offerta totale;
b. in caso di ritardo di consegna delle varie stazioni, o di parte di esse, il canone sia parametrato relativoall’effettiva disponibilità e fruibilità della stazione (in altri termini: il canone decorrerà solo al completamento dell’intera tratta funzionale e non per porzioni di essa).
Quesito 10
In relazione al percorso definitivo ed agli spazi oggetto del presente appalto, eventuali modifiche/implementazioni che dovessero concorrere durante il periodo contrattuale, per esempio l’auspicato raccordo MM4 Sforza con MM3 Crocetta, diventeranno parte integrante dell’impianto/palinsesto pubblicitario complessivo e saranno comprese nel canone e, in caso affermativo, a quali condizioni ?
Quesito 11
In relazione a quanto indicato in capitolato a pagina 33: punti 13 e 14:
13. garantire che il progetto proposto non preveda manomissioni di strutture ma solo il fissaggio su strutture esistenti, e che verranno rispettati tutti i vincoli ed i limiti normativi specifici della normativa CPR (regolamento sui materiali da costruzione);
14. obbligo di provvedere, a propria cura e spese, previa approvazione dei VVF, alla alimentazione dei propri impianti, fissi o temporanei, tramite autonomo approvvigionamento di energia elettrica, mediante impianti e cablaggi realizzati a regola d’arte e conformi alle normative vigenti e prevedendo che tutte le alimentazioni necessarie siano dotate di dispositivi di sgancio ben visibili e posizionati in luoghi in vista.
Allo scopo di presentare una progettualità innovativa che contempli l’integrazione degli impianti pubblicitari e di comunicazione istituzionale nella struttura esistente, si chiede conferma di poter intervenire sulle infrastrutture (incluse le vie di collegamento tra i vari piani, quali le scale mobili, ecc.) adeguandole alle necessità di installazione e/o manutenzione nel rispetto delle normative ed in continuità della cifra stilistica prescelta da M4 per la tratta in gara.
Altresì, con riferimento alle prime stazioni che presentano un grado di finiture completo, come si potranno svolgere le attività di predisposizione dell’impianto elettrico e di trasmissione dati e se saranno rese disponibili delle aree/spazi riservati dove poter collocare componenti di distribuzione video. Si chiede inoltre se a giudizio della stazione appaltante sarà possibile utilizzare passacavi preesistenti e se questo possa pregiudicare l’asseverazione a norma degli stessi.
Quesito 12
Si chiede alla stazione appaltante, se eventi non prevedibili che dovessero ridurre notevolmente l’afflusso di utenza all’impianto per periodi più o meno limitati, e di conseguenza il ritorno pubblicitario previsto, saranno oggetto di rivalutazione del canone stesso







 
30/09/2020 09:05
Risposta
Risposta quesito n. 1 e n. 2
In riferimento ai quesiti n. 1 e n. 2, sopra riportati, la Scrivente Stazione Appaltante comunica che effettuerà ogni opportuna valutazione nel merito di quanto eccepito e, confermando quanto già risposto in merito alla possibilità di poter fornire i disegni tecnici in formato .dwg, comunica che è attualmente al vaglio l’ipotesi di disporre una proroga del termine previsto per la presentazione delle offerte.
Ciò posto, si invita pertanto Codesto Operatore Economico a monitorare la pagina della piattaforma informatica di M4 S.p.A., dedicata specificamente alla gestione della presente procedura, per acquisire tempestivamente l’esito delle determinazioni assunte da M4 S.p.A.
Risposta quesito n 3
In riferimento al sopra esposto quesito, circa la corretta definizione di fatturato, si precisa che la fee del 25%, prevista nell’ambito del corrispettivo da riconoscere alla Concedente per il solo Lotto 2, è riferita al fatturato cd. lordo, ovvero al fatturato - complessivamente considerato - maturato conseguentemente alla esecuzione di contratti pubblicitari acquisiti dall’aggiudicatario nell’ambito della Concessione del Lotto 2.
Risposta quesito n. 4
Si precisa che al momento, l’attivazione dell’esercizio della prima tratta funzionale, rispetto alla data inizialmente prevista nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del 31 gennaio 2021, potrebbe essere eventualmente posticipata fino ad un massimo di 90 giorni.
Risposta quesito n. 5
Relativamente al quesito posto in merito alla possibilità di poter installare supporti o altre apparecchiature sui convogli della metropolitana, si precisa che per il Lotto 1 tale possibilità deve ritenersi del tutto esclusa mentre per il Lotto 2 tale possibilità deve ritenersi ammessa alla imprescindibile condizione che tali apparati o sensori non creino alcuna interferenza con gli impianti di bordo e/o di stazione presenti nella Linea 4 della metropolitana.
Risposta quesito n. 6
Nel merito di quanto sopra chiesto si rimanda a quanto puntualmente indicato nell’art. 8, lett. a) del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ossia alla riconosciuta possibilità di proporre lo spostamento di arredi (non fissi) solo in casi eccezionali. Si precisa, inoltre, che in tali ipotesi saranno a carico del Concessionario tutti i relativi oneri.
Risposta quesito n. 7
In relazione al quesito sopra riportato si precisa quanto segue:
  1. per gli impianti pubblicitari e di comunicazione installati dall’aggiudicatario non è previsto alcuna facoltà o opzione di acquisto da parte di M4 S.p.A. e la proprietà gli stessi non è previsto che passerà in favore del Concedente;
  2. gli impianti pubblicitari e di comunicazione installati dall’aggiudicatario saranno gestiti da quest’ultimo sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità;
  3. gli impianti pubblicitari e di comunicazione installati dall’aggiudicatario dovranno dallo stesso essere completamente rimossi a sua cura e spese e con ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla loro installazione, al termine del loro utilizzo e comunque al termine della concessione;
  4. viene rimessa alla discrezione dell’aggiudicatario la previsione della sostituzione o meno dei propri impianti, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, nel corso della durata della concessione e previa approvazione del progetto esecutivo da parte di M4 S.p.A. come espressamente prevista dalla lex specialis.
Risposta quesito n. 8
Si veda la risposta fornita al quesito n. 7.
Risposta al quesito n. 9
Come specificato all’art. 4 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, si ribadisce che l’offerta tecnica presentata nella procedura di che trattasi non costituirà alcun obbligo per M4 S.p.A. per la sua realizzazione e che ciascuna delle proposte individuate nell’offerta tecnica, o successivamente nel corso della concessione medesima, dovranno essere comunque sottoposte dal Concessionario al Concedente, al fine di ottenere l’approvazione definitiva, mediante la presentazione di un progetto di livello esecutivo.
Inoltre, secondo quanto riportato all’art. 8 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, si evidenzia che l’offerta tecnica verrà valutata preliminarmente riguardo al rispetto dei requisiti minimi richiesti e quindi in funzione delle soluzioni migliorative proposte. Ad ogni buon conto verrà tenuta comunque in debita considerazione anche la realizzabilità di quanto proposto dal punto di vista tecnico e normativo.
Relativamente alla corresponsione del canone in funzione della effettiva disponibilità e fruibilità dell’infrastruttura, si conferma quanto riportato nell’art. 11 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e quindi che il canone offerto per la Linea 4, fino alla completa apertura all’esercizio dell’intera Linea 4, dovrà essere corrisposto secondo le modalità indicate nel citato articolo. In ogni caso, qualora nel corso dell’attivazione per Tratte Funzionali, una o più stazioni si dovessero rendere indisponibili, il canone - grazie al singolo peso attribuito a ciascuna stazione nella Tabella n. 5 (Modello riparametrazione canone per attivazione progressiva della Linea 4) del Capitolato Speciale - sarà nuovamente parametrato in virtù della effettiva apertura all’esercizio di ogni singola stazione.
Risposta quesito n. 10
L’oggetto della concessione è definito puntualmente dalla lex specialis e pertanto eventuali variazioni che dovessero intervenire sulla consistenza della Linea 4 saranno gestite secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui contratti pubblici e unicamente nel momento in cui tali variazioni saranno formalmente disposte dagli enti competenti.
Risposta al quesito n. 11
In relazione al quesito posto circa la possibilità di poter intervenire sulle infrastrutture della Linea 4 adeguandole alle necessità di installazione e/o manutenzione degli impianti dell’aggiudicatario si precisa che non è ammessa alcuna possibilità di intervenire sulle infrastrutture o sugli impianti della metropolitana.
Nel merito, invece, delle attività di predisposizione dell’impianto elettrico e di trasmissione dati si precisa che gli impianti elettrici potranno essere realizzati prevalentemente a controsoffitto, smontando e rimontando lo stesso. Nei controsoffitti o in spazi tecnici di risulta, presenti nelle stazioni, potranno essere allocati armadi dedicati alle trasmissioni. Resta inteso che se si utilizzano aree non aperte al pubblico il loro raggiungimento è subordinato al coordinamento con il Gestore ATM unico detentore di detti locali. Non è possibile utilizzare le canaline esistenti in quanto già certificate dal costruttore.
Risposta al quesito n. 12
Il quesito sopra riportato, afferente alla fase esecutiva della concessione, comprende fattispecie che possono presentare elementi o circostanze così eterogenee da non consentire alla Scrivente la possibilità di fornire una risposta univoca ed esaustiva per tutte le ipotesi in cui possa verificarsi, tra l’altro, anche l’effetto di una notevole riduzione dell’afflusso degli utenti. Resta inteso che nel caso in cui nel corso della gestione della concessione dovessero verificarsi delle circostanze capaci di alterare il rapporto sinallagmatico tra le Parti, M4 S.p.A. prenderà in debita considerazione ogni istanza presentata dal Concessionario tendente a limitare o a contenere le negative conseguenze di tali accadimenti.




 
24/09/2020 09:33
Quesito #26
In relazione al chiarimento fornito in risposta al quesito n. 3 del protocollo n.657343 del 09/09/2020, riportato qui di seguito, si prega di chiarire quali siano i tratti soggettivi distintivi dello “utente di una struttura per la mobilità” destinatario del messaggio pubblicitario rispetto alla medesima persona fisica che per recarsi nella detta struttura abbia attraversato una piazza su cui prospettino impianti pubblicitari. Ciò allo scopo di meglio individuare in qual modo attestare il possesso dei requisiti. Si indicano, ad esempio, Piazza del Duomo e Piazzale Cadorna”.

Quesito n.3 del protocollo n.657343 del 09/09/2020:
Con riferimento al disposto di cui al paragrafo 6, lett. B)-ii), considerato che nelle stazioni portuali e aeroportuali il servizio di pubblicità è svolto nei confronti di un’utenza pedonale, al pari che in una piazza, si chiede se lo svolgimento di servizi di pubblicità esterna in luoghi aperti al pubblico di alta frequentazione sia assimilabile alla “struttura di alta mobilità”.

Risposta n.3 del protocollo n.657343 del 09/09/2020:
I requisiti di cui all’art. 6 del Disciplinare di Gara relativi al cd. fatturato specifico minimo e dei cd. contratti per servizi analoghi, fanno riferimento ad attività svolte nel settore di attività oggetto dell’appalto e quindi nel settore delle cd. strutture ad alta mobilità. Tali strutture riguardano specificamente quelle dedicate al servizio del trasporto passeggeri in contesti urbani ed extra urbani. Si vuol qui fare riferimento appunto al trasporto passeggeri tramite l’infrastruttura metropolitana, tramite l’infrastruttura ferroviaria e tramviaria, tramite l’infrastruttura aeroportuale e portuale, etc.
Alla luce di quanto sopra riportato, per la comprova dei requisiti relativi al fatturato specifico minimo e dei contratti per servizi analoghi, non si ritiene che tra le strutture ad alta mobilità possano ritenersi correttamente comprese anche i luoghi aperti al pubblico ad alta frequentazione atteso che l’attività pubblicitaria ivi svolta non è diretta specificamente agli utenti di una struttura per la mobilità.

 
12/10/2020 16:05
Risposta
Risposta 
In riferimento alla precisazione richiesta con il quesito sopra riportato, relativamente a quanto già indicato nella Risposta n. 3 del 9 settembre 2020, si evidenzia che il Disciplinare di Gara all’art. 6, lett. b), ii), prevede il possesso del requisito del fatturato specifico minimo in settori di attività oggetto dell’appalto e quindi, in considerazione dell’ambito in cui la concessione viene affidata (linea della metropolitana), nel settore delle cd. strutture ad alta mobilità.
A tal proposito, a vantaggio degli offerenti, la Scrivente ha fornito un elenco aperto e non esaustivo nel quale sono state indicati degli esempi di strutture che possono considerarsi ad alta mobilità, quali appunto i porti, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie ed altro. Nel merito quindi è del tutto evidente che tali strutture, a differenza di altre, rilevano per la comune finalità e vocazione per le quali sono state progettate e realizzate: ossia per il trasporto dei passeggeri.
Ad ogni buon conto, ad integrazione di quanto già chiarito nella citata risposta, si ritiene che nell’elenco sopra riportato possano altresì comprendersi anche i luoghi pubblici ad alta frequentazione non genericamente intesi ma solo ove qualora questi si trovino in stretta interconnessione funzionale con le suddette strutture ad alta mobilità.
07/10/2020 09:05
Quesito #28
Spett.le M4 SpA, 
vi chiediamo gentile conferma che le banchine delle stazioni fanno parte del Lotto 1 e non del Lotto 2, che si limita alle sole gallerie di connessione tra le stazioni (banchine escluse).
 
22/10/2020 09:00
Risposta
Riposta n. 1
Le banchine fanno parte delle Stazioni e quindi del Lotto 1. Non è ammesso l’uso della galleria nel tratto di banchina.


 
07/10/2020 12:36
Quesito #29
Spettabile M4 Spa

in relazione al LOTTO 2 si chiede di chiarire:

1) il numero minimo di impianti  che dovranno essere installati, le tempistiche e la correlazione con il piano di messa in servizio delle tratte.

2) il requisito professionale dovrà essere documentato unicamente con riferimento a pubblicità di carattere digitale (ed innovativa) all’intero delle gallerie oppure verrà considerata anche altra  forma di pubblicità?

 
22/10/2020 09:03
Risposta
Risposta n. 1
Non è previsto un numero minimo di impianti da istallare né una correlazione con le tempistiche di attivazione delle tratte funzionali

Riposta n. 2
Il requisito di capacità tecnico professionale di cui all’art. 6, lett. c), Lotto 2, del Disciplinare di Gara è riferito allo svolgimento, con esito positivo, di almeno n. 2 contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di gara, ossia per servizi di gestione di spazi siti all’interno di gallerie presenti in strutture ad alta mobilità. Al riguardo si precisa le forme di pubblicità all’interno delle gallerie non deve essere per servizi identici ma per servizi connotati da carattere di similitudine con quello oggetto del Lotto 2 al fine di conseguire un complessivo giudizio di affidabilità dell’Operatore Economico. Non occorre pertanto che i servizi analoghi siano relativi solo a forme di pubblicità di carattere digitale ed innovativo ritenendo ammissibili anche altre forme di pubblicità.  
 
07/10/2020 17:48
Quesito #30
Spett.le M4 S.p.A.,
la presente per richiedere chiarimenti in merito ai quesiti di seguito specificati:

Quesito 1: Si domanda di sapere se osti alla corretta esecuzione della commessa l’utilizzare per l’attività di vendita degli spazi pubblicitari un preesistente contratto di concessione in esclusiva con impresa collegata avente per oggetto la vendita degli spazi pubblicitari.
Quesito 2: Si domanda di sapere se il requisito di capacità economica finanziaria del fatturato specifico, previsto dall’art. 6, lett. b.-ii), ove soddisfatto per il tramite di avvalimento, sia da considerarsi oggetto di un avvalimento di garanzia oppure di un avvalimento operativo.
 
22/10/2020 09:06
Risposta
Risposta n. 1 
Relativamente al quesito posto in merito alla possibilità di utilizzare un preesistente contratto di concessione in esclusiva con impresa collegata avente per oggetto la vendita di spazi pubblicitari, si precisa che tale ipotesi non osta alla corretta esecuzione della concessione qualora la suddetta fattispecie integri gli estremi di cui all’art. 105, co. 3, lett. c-bis), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina le attività che non si configurano come affidamenti in subappalto, essendo rese in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto.

Risposta n. 2
In caso di avvalimento dei requisiti di capacità economica finanziaria previsti dalla lex specialis, l’impresa ausiliaria deve considerarsi un garante di fatto che assume l’impegno di mettere a disposizione dell’ausiliato la sua complessiva solidità finanziaria. Si tratta pertanto di un avvalimento di garanzia, e non di un avvalimento tecnico, senza la necessità di individuare specificamente determinati beni patrimoniali o indici di consistenza patrimoniale.
 
08/10/2020 17:24
Quesito #31
In riferimento all’articolo 10.1 del Disciplinare di gara -CONTENTUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “Documentazione Amministrativa”- chiediamo se la compilazione del “MODELLO D” è obbligatoria e va incluso in questa busta, e se affermativo: questa dichiarazione sostitutiva può essere compilata dall’Amministratore Delegato e si intenderà automaticamente riferita a tutti i soggetti indicati dall’art.80, comma 3 del Codice.
22/10/2020 09:07
Risposta
Risposta n. 1
Si veda risposta al quesito n. 4  del 10/09/2020
02/10/2020 14:07
Quesito #34
La scrivente, in merito alla procedura di cui all’oggetto, formula le seguenti

Richieste di chiarimenti: 
  1. Con riferimento a quanto indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – Lotto 1 ART. 8 lett.a) Linee generali per la predisposizione dell’Offerta Tecnica delle Stazioni “Le vetrate di banchina potranno essere utilizzate per la parte sottostante le indicazioni all’utente (metà bassa della vetrata), lasciando libera la parte alta della vetrata (metà alta) per consentire la visibilità dei convogli in arrivo nelle stazioni”, si chiede di confermare la possibilità di utilizzare a fini pubblicitari anche la parte (non in vetro) posta al di sopra delle vetrate di banchina;
  2. Ai fini della preparazione del progetto tecnico, della formulazione dell’Offerta Tecnica delle Stazioni (Lotto 1) e della corretta valutazione degli interventi da prevedere con particolare riferimento all’impiantistica elettrica, si chiede la possibilità di ricevere le tavole impiantistiche di distribuzione elettrica delle singole stazioni;
  3. Con riferimento a quanto indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – Lotto 1 ART. 2 Specifiche Tecniche Stazioni – Figura 2 – Dati Generali Linea 4: “86 M di passeggeri all’anno previsti a regime”, essendo questo dato fondamentale per la corretta previsione dei ricavi nella formulazione dell’Offerta Economica, da riportare anche nel relativo Piano Economico-Finanziario da allegare in sede di gara, si richiede la possibilità di ricevere il numero di passeggeri/anno previsti per ciascuna tratta funzionale (prima tratta 31/01/2021; seconda tratta 30/06/2022; terza tratta 30/12/2022; quarta tratta 31/07/2023), fino al raggiungimento del dato a regime da voi indicato.
  4. Con riferimento a quanto indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – Lotto 1 ART. 11 Canone di Concessione e ulteriori oneri, Lotto 1 ART. 2 Specifiche Tecniche Stazioni – Figura 2 – Dati Generali Linea 4, si legge che, con riguardo agli utilizzatori dell’infrastruttura di trasporto, saranno previsti: “86 M di passeggeri all’anno … a regime”.   A questo proposito si chiede conferma che il canone (fisso minimo garantito) offerto in sede di gara dovrà rimanere tassativamente invariato nel corso della concessione, anche qualora durante l’esecuzione del contratto (quindi per l’intera durata) il numero di passeggeri/anno rilevato a consuntivo dovesse risultare differente (superiore od inferiore) a quanto sopra indicato (passeggeri totali annuali a regime) o al numero di passeggeri annuali previsti per stazione che dovessero essere successivamente rilasciati.
27/10/2020 08:43
Risposta
Risposta n. 1
Nel rispetto dei segnali di indicazione e della manovrabilità dei carter si possono usare i pannelli metallici soprastanti le porte di banchina

Risposta n. 2
Tali elaborati non possono essere distribuiti.

Risposta n. 3
Non è disponibile alcuna previsione dei dati di traffico sulle tratte funzionali.

Risposta n. 4
Si conferma che il canone offerto in sede di gara è fisso e invariabile per tutta la durata della concessione oggetto della procedura di che trattasi.
Si chiarisce, infatti, che la stima dei passeggeri attesi per anno, quando la Linea 4 sarà a regime, rappresenta solo un dato di previsione per consentire agli operatori economici di effettuare le proprie e opportune valutazioni circa il potenziale bacino di “utenti raggiungibili”. Ciò posto tale stima, in quanto tale, non è in grado di far sorgere in capo al Concedente M4 S.p.A. alcun tipo di responsabilità nel caso in cui la stessa si dovesse rilevare essere in difetto ovvero in eccesso.   
 
27/10/2020 11:31
Quesito #37
Spett.le Società,
In riferimento al quesito n.11 del 07/10/2020 09:05, nel quale vi chiedevano “conferma che le banchine delle stazioni fanno parte del Lotto 1 e non del Lotto 2, che si limita alle sole gallerie di connessione tra le stazioni (banchine escluse)”, al quale avete dato risposta che “Le banchine fanno parte delle Stazioni e quindi del Lotto 1. Non è ammesso l’uso della galleria nel tratto di banchina.”, siamo a chiedervi conferma che l’uso della galleria nel tratto di banchina non è ammesso né per l’aggiudicatario del lotto 1 né per l’aggiudicatario del lotto 2.
 
29/10/2020 16:42
Risposta
Si conferma che le gallerie in corrispondenza delle banchine non fanno parte né del lotto 1 né del lotto 2, intendendo quindi la sede dei binari oltre le porte di banchina.
29/10/2020 18:04
Quesito #38
Spett.le M4 Spa
in merito alla garanzia provvisoria si chiede se al presente bando si applica quanto segue: “La cauzione provvisoria non è richiesta ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato in G.U. 16 luglio 2020, n. 178 - S.O. n. 24).”
 
02/11/2020 16:45
Risposta
Risposta n. 1
In riferimento alla cauzione provvisoria si evidenzia che il Disciplinare di Gara, all’art. 10.1, lett. c) “La garanzia provvisoria e impegno al rilascio della garanzia definitiva” riporta espressamente che “La garanzia provvisoria deve essere resa secondo le modalità previste dall’art. 11 del presente Disciplinare, in conformità all’art. 93 del Codice”, cui si rimanda per ogni ulteriore e più approfondito dettaglio nel merito.
Per completezza, si precisa che il Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, applicabile al presente bando ratione temporis, all’art. 1, co. 4, prevedeva la possibilità della disapplicazione dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, unicamente per le procedure sotto soglia comunitaria. La presente procedura è fuori dall’ambito di applicazione della citata disposizione poiché trattasi di una procedura sopra soglia comunitaria.
 

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